1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge si intende per «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale sulla base dei criteri definiti secondo le procedure di cui al comma 2.
2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni ad alta specificità montana, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comuni ad alta specificità montana nonché l'applicazione di eventuali deroghe.
3. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi del comma 2, entro i quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del